Art. 7.

      1. Restano fermi i diritti previdenziali, assistenziali e pensionistici riconosciuti dalla legislazione vigente. Le norme vigenti che, sancendo diritti previdenziali, assistenziali e pensionistici, ne limitano la durata alla minore età della persona cui sono collegati o ne prevedono la cessazione con il conseguimento della maggiore età della medesima persona, restano valide sino al compimento del diciottesimo anno di età del soggetto interessato.